Condominio: un paio di foto di nascosto alle vicine? Non è reato
Per la Cassazione non è integrato il reato di molestie se la condotta non è abituale.
Fotografare di nascosto i vicini nella speranza di coglierli in flagranza mentre violano le regole condominiali non integra il reato di molestie, se non vi è una condotta abituale.
Nel condominio Alfa il condòmino Bianchi è ossessionato dal rispetto del regolamento condominiale.
E' convinto che quotidianamente il regolamento subisca diverse infrazioni da parte dei condòmini.
Animato dallo scopo di ottenere delle prove del suo pensiero decide di appostarsi sul suo balcone e fotografare due condòmine, la Sig.ra Verdi e la Sig.ra Neri, mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale.
La Sig.ra Verdi si accorge del fatto e, d'accordo con la Sig.ra Neri, decide di denunciare il condòmino Bianchi.
Nella vicenda, il tribunale condanna l'uomo alla pena di euro 300 di ammenda oltre al risarcimento del danno, considerando integrato il reato di cui all'art. 660 c.p. ritenendolo responsabile di aver arrecato molestie alle due donne.
La pronuncia di condanna era fondata sulle dichiarazioni delle parti lese, suffragate dalle testimonianze di altri testi che avevano riferito come l'imputato "fosse ossessionato dal rispetto delle regole condominiali e solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni al regolamento condominiale".
Il tribunale motivava tale decisione sulla base del fatto che i continui appostamenti sul balcone della propria abitazione, con il fine di cogliere in fallo condomini e visitatori, costituissero condotta "connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto, sicuramente idoneo ad interferire, ledendola, nella sfera della quiete e della libertà delle persone, mentre era del tutto irrilevante il fine che l'imputato si era prefisso e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale".
L'uomo però si era difeso lamentando la mancanza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato; infatti le donne erano state "fotografate in modo fulmineo e senza alcuna ostentazione", al solo fine non di arrecare disturbo, bensì "di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti e non per malanimo o altro biasimevole motivo".
La Cassazione riteneva il ricorso del condòmino Bianchi fondato ed annullava il provvedimento scatenato nei suoi confronti.
L'accoglimento del ricorso era fondato sul fatto che i due episodi riferiti dalle parti lese non sono infatti idonei di per sè ad integrare distinti fatti di molestia. Lo stesso tribunale ha "sostanzialmente affermato che la molestia e il disturbo arrecato alle persone offese non dipendeva dalla natura o gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all'imputato, ma dalla loro asserita abitualità".
I fatti raccontati non potevano certo ritenersi una condotta abituale, in quanto verificatisi verso le singole parti lese una sola volta.
Da qui l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.