Il pianerottolo nel condominio

Il pianerottolo nel condominio
Il pianerottolo può essere considerato come un prolungamento della scala e come una struttura ad essa collegata, per cui è considerato un bene di proprietà comune. 
Nella pratica il pianerottolo è spesso oggetto di controversia relativamente al suo utilizzo esclusivo da parte dei proprietari degli ultimi piani, specialmente quando sul pianerottolo non vi sia una botola per l'accesso diretto al tetto. 
La Cassazione, in una sentenza del 2010, ha ribadito che anche il pianerottolo posto all'ultimo piano, essendo parte integrante delle scale, è di natura condominiale, anche se consente l'accesso soltanto agli appartamenti che vi si affacciano. 
Il condomino, in quanto partecipante alla comunione, " ha il diritto di usare dei vani delle scale, in genere, e dei pianerottoli, in particolare,collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico estetico per le stesse parti comuni dell'edificio)" (Cass. civ., sez. II, 6 maggio 1988, n. 3376), ma non può trasformare un pianerottolo in terrazzino, in quanto in tal caso si avrebbe l'utilizzazione di uno spazio comune e di conseguenza la costituzione di un "peso" a favore del condomino sulla proprietà comune."
Art 1130 cc e responsabilità dell'amministratore d...
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