I compiti dell'assemblea condominiale secondo l'art. 1135 c.c.
L'assemblea di condominio, nell'ordinamento giuridico italiano, è l'organo deliberante del condominio, disciplinato dagli art. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano e costituisce, insieme all'amministratore, l'anima del condominio.
Si tratta, praticamente, dell'organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere, nel bene e nel male, sulla vita del condominio.
Perché l'assemblea condominiale è un organo strategico per il condominio?
L'assemblea condominiale è l'organo:
- Principale del condominio;
- Preposto a deliberare;
- Che rappresenta il condominio e tutti i condòmini titolari di un diritto di proprietà delle unità immobiliari costituenti l'immobile.
L'assemblea condominiale si considera validamente e regolarmente costituita solo in seguito all'approvazione/formazione delle tabelle millesimali.
Quali sono i compiti dell'assemblea condominiale?
In base all'articolo 1135 del codice civile, i compiti e le attività dell'assemblea sono i seguenti:
- Nomina, conferma, revoca dell'amministratore (art. 1129 c.c.) e dell'eventuale sua retribuzione (art. 1135 c.c.);
- Approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini;
- Approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- Valutazione delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
- Approvazione (ovvero ratifica) dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dall'amministrazione senza delibera assembleare
- Deliberazione sui provvedimenti presi dall'amministratore ed eccedenti le sue competenze
- Approvazione e modifica del regolamento condominiale (art. 1138 c.c.)
- Scioglimento o divisione del condominio (artt. 61-62 disp. di att. c.c.)
- Avvio di azioni legali oppure resistenze in causa, per le materie che esorbitano le competenze dell'amministratore
- Attuazione di decisioni circa la modifica o l'approvazione della tabella millesimale
- Irrogazione della sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio.
Ovviamente la precedente è un'elencazione meramente esemplificativa che, come dice il primo comma dell'art. 1135 c.c., è integrata dal contenuto degli articoli precedenti.
L'attività dell'assemblea viene fotografata in un documento chiamato verbale e le decisioni che essa prende sono dette deliberazioni.