Detrazioni fiscali e condominio minimo senza codice fiscale, ecco come fare

Detrazioni fiscali e condominio minimo senza codice fiscale, ecco come fare

Detrazioni fiscali e condominio minimo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i condòmini possono usufruire delle agevolazioni anche se il condominio è senza codice fiscale

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato le detrazioni fiscali del 50% e del 65 % sugli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2016; anche gli interventi sulle parti comuni del condominio, inclusa la manutenzione ordinaria, godono di tali detrazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha semplificato gli adempimenti relativi alle detrazioni nel caso di lavori edili nell'ambito di un "condominio minimo". 

Condominio minimo, cos'è

Si intende per condominio minimo il condominio costituito da soli due condòmini. La distinzione tra piccoli e grandi condominii non è sancita nel Codice civile, ma viene fuori da un'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza.

La presenza di sole 2 persone all'interno del condominio non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina l'inapplicabilità della disciplina dettata dal Codice civile in tema di costituzione dell'assemblea e di validità delle relative delibere e l'applicazione, invece, della regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale.

Dunque, si tratta di una disciplina a metà strada tra il condominio e la comunione.

Come usufruire delle detrazioni in un condominio minimo

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la pubblicazione della circolare "11/E 2014" e "Risoluzione 74/E 2015", che al condominio minimo sono applicabili le norme civilistiche sul condominio (eccetto gli artt. 1129 e 1138 del Codice civile) e pertanto anche il condominio minimo può usufruire della detrazione del 50% per gli interventi realizzati sulle parti comuni.

E' necessario a tal fine che siano verificate le seguenti condizioni:

  • le fatture e i bonifici devono essere intestate al condominio e quindi sugli stessi deve essere riportato il codice fiscale di quest'ultimo
  • in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi devono essere osservate le modalità espositive previste per le spese relative alle parti comuni condominiali (indicazione del codice fiscale del condominio ed esposizione dei dati catastali identificativi dell'immobile nell'apposito quadro)

Generalmente, quando si eseguono lavori condominiali per i quali si richiede il bonus fiscale, è l'amministratore del condominio a occuparsi di tutta la procedura.

Questi provvede a effettuare i pagamenti indicando nella modulistica apposita il codice fiscale del condominio.

Successivamente, provvede ad applicare a ogni condomino la relativa quota di spettanza, in base alla ripartizione fissata con le tabelle millesimali, rilasciando un'apposita certificazione che ogni contribuente potrà utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi.

Appare quindi evidente che per fruire dell'agevolazione è necessario utilizzare un codice fiscale identificativo.

Per molti condomìni minimi, sprovvisti di un amministratore e non dotati di un proprio codice fiscale, è stato in passato complicato poter accedere alle agevolazioni.

In pratica, pur non essendo obbligatorio per il condominio minimo acquisire il codice fiscale, tale adempimento risultava invece indispensabile per poter fruire di alcuni benefici fiscali.

Cosa cambia in merito all'obbligatorietà del codice fiscale?

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate (nuova circolare 3/E del 2016) ha rivisto la propria posizione in merito alla questione in esame, dichiarando non più necessario indicare nella causale del bonifico anche il codice fiscale del condominio minimo, qualora i condòmini non abbiano provveduto all'apertura del codice fiscale del condominio.

I contribuenti per beneficiare delle detrazioni fiscali possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale della persona (condòmino) che ha effettuato il relativo bonifico.

Resta quindi obbligatoria la presenza del codice fiscale, ma il condomino che ha fatto il bonifico può sostituirsi al condominio qualora quest'ultimo non avesse un codice fiscale assegnato.

Lo stesso codice fiscale dovrà essere inserito nei modelli di dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).

In caso di eventuali controlli, al contribuente spetterà l'onere di dimostrare che i lavori a cui si riferiscono le spese sono stati effettuati su parti comuni del mini condominio.

Per dimostrare ciò, il condomino dovrà esibire la documentazione che lo attesti e, nello specifico, un'autocertificazione nella quale si specifica la natura dei lavori effettuati e si indicano i dati castali delle unità immobiliari che fanno parte del condominio.

Riassumendo si può dire che siano stati fatti passi avanti per la semplificazione delle procedure relative ai condomini minimi in merito alla fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi sulle parti comuni. Resta valida l'obbligatorietà, ai fini delle detrazioni, della presenza di un codice fiscale, ma alle stesse possono aderire anche i condominii senza codice fiscale, utilizzando quello del condomino che ha effettuato il bonifico. 

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Commenti 1

Ospite - Roberto il Venerdì, 05 Luglio 2019 08:26

Vorrei porre questo quesito:
nel caso di condominio minimo, senza codice fiscale né amministratore, sul quale siano stati eseguiti lavori di risparmio energetico (rigo E61) , nel 730 dove va inserito il codice fiscale dell'unico condòmino che ha sostenuto le spese? Grazie

Vorrei porre questo quesito: nel caso di condominio minimo, senza codice fiscale né amministratore, sul quale siano stati eseguiti lavori di risparmio energetico (rigo E61) , nel 730 dove va inserito il codice fiscale dell'unico condòmino che ha sostenuto le spese? Grazie
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