Condominio e coronavirus, cosa c'è da sapere

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La rapida diffusione del Coronavirus, abbinata al susseguirsi di comunicazioni da parte del Governo sulle misure preventive ha generato un po' di confusione su cosa è possibile fare e non in questo periodo in ambito condominiale. Proviamo a fare chiarezza con questo articolo.

Il primo aspetto controverso è la possibilità di eseguire o meno l'attività di amministratore di condominio.

Si evidenziano gli aspetti controversi della normativa.

Attività degli amministratori di condominio
Tra i codici Ateco relativi alle attività non sospese dal d.p.c.m. del 22 marzo (e successive modifiche) è assente il numero 68.32.0, relativo ad "amministrazione di condomini e gestione di immobili per conto terzi"
Ciò potrebbe far pensare ad una sospensione dell'attività per gli amministratori di condomini.
Allo stesso tempo, però, il testo del provvedimento dispone che non siano sospese le attività professionali. Il combinato (e confuso) disposto delle due previsioni porta a prudenzialmente ritenere sospesa l'attività degli amministratori condominiali, ferma restando la possibilità di svolgere a distanza almeno una parte delle relative incombenze.
Successivamente all'emanazione del d.p.c.m. del 22 marzo, sul sito Internet del Governo è stata inserita la seguente domanda con risposta.

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. 

Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita Faq)".

Trattandosi di risposta ufficiale, pur evidentemente in contraddizione con la non inclusione, fra le attività consentite, del codice Ateco relativo all'attività degli amministratori di condominio, si evidenzia come la stessa permetta di considerare possibile lo svolgimento dell'attività in questione. Ciò – da quanto emerge da alcune segnalazioni dal territorio – non trova però rispondenza in caso di controlli su strada, dove si richiede che il codice Ateco dell'attività esercitata sia presente nell'elenco allegato al d.p.c.m. del 22 marzo e successive modifiche.

Partecipazione assemblea condominio

Con un'apposita Faq il Governo ha precisato che 

"le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere".

Sul punto si segnala che nessuna norma disciplina la partecipazione di uno o più condòmini all'assemblea condominiale a distanza. Tuttavia, in analogia con quanto previsto in tema di società di capitali dall'art. 2370 c.c.
("Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"), ciò può essere ritenuto possibile ove previsto nel regolamento di condominio e sempreché si garantisca agli interessati la possibilità di intervenire nel corso della discussione. 

E' dubbio, invece, lo svolgimento della riunione di condominio esclusivamente tramite questo mezzo. In senso negativo depone un indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'assemblea deve essere sempre convocata in luogo "fisicamente" idoneo a consentire a tutti i condòmini di parteciparvi (Cass. sent. n. 14461 del 22.12.1999).

Quali sono le attività non sospese in condominio?

Esistono e sono previste specifiche attività di servizi per i condomini che non sono state sospese. Tra le attività non sospese vi sono quelle delle imprese di pulizia e di altre varie professionalità che servono anche per la manutenzione degli impianti negli stabili. Chiaramente potranno continuare a fornire i servizi ai condomini solo se adotteranno tutte le misure cautelative emesse dal governo per contrastare il contagio del Coronavirus.

Si ritiene che l'attuale quadro normativo non comporti la sospensione del lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, tra i quali anche i portieri. 
Ciò, sulla base dell'inserimento fra i codici esclusi dalla sospensione del numero 97.
In generale, anche per il settore considerato, vi è la necessità di: incentivare "le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva"; assumere "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento", adottare "strumenti di protezione individuale"; incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 

Per far fronte a eventuali sospensioni del servizio o a riduzioni di orario, si possono poi utilizzare vari ammortizzatori sociali, previsti in occasione del decreto Cura Italia: accesso alla Cassa integrazione in deroga e permessi vari.

Quali sono le misure igienico-sanitarie da far rispettare in condominio?

Il tema più scottante di questa emergenza sanitaria riguarda in assoluto le misure igienico-sanitarie da rispettare per ridurre le probabilità di contagio.
Tali misure sono formalizzate nell'allegato 1 del d.p.c.m. dell'8 marzo.

Delle misure preventive per ridurre la probabilità di contagio ne abbiamo parlato nell'articolo:
"Coronavirus e condominio, misure per ridurre le probabilità di contagio"

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Giovedì, 21 Settembre 2023

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