Compilazione della Certificazione Unica in Condominio
Il condominio deve rilasciare annualmente le certificazioni relative alle somme corrisposte nell'anno precedente e assoggettate a ritenuta.
La certificazione deve contenere i dati del percipiente e il dettaglio delle somme erogate, della relativa causale e delle ritenute operate.
Le certificazioni uniche (CU) devono essere:
- Trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
- Consegnate agli interessati entro il 31 marzo.
Gli amministratori devono inviare all'Agenzia Delle Entrate il modello Cu delle ritenute d'acconto su:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Compensi professionali;
- Prestazioni con contratti di appalto di opere o servizi.
Il condominio è un sostituto d'imposta e l'amministratore non deve essere autorizzato dall'assemblea a svolgere i relativi adempimenti fiscali. L'amministratore deve certificare gli importi corrisposti e le relative ritenute operate.
Dal periodo d'imposta 2015, le certificazioni non sono predisposte in forma libera, ma devono seguire il modello della cosiddetta Certificazione unica, il modello Cu.
Come qualsiasi altro contribuente, anche i condomìni, tramite i loro amministratori, possono presentare direttamente sia la certificazione unica che il modello 770 (entro il 31 Luglio).Come è possibile trasmettere la Certificazione Unica?
L'amministratore può farlo attraverso i servizi online dell'Agenzia Delle Entrate, ovvero Fisconline-Entrate (quest'ultimo se il modello 770 è costituto da più di 20 soggetti).
Gli amministratori possono avvalersi di un terzo incaricato per la trasmissione telematica ossia un intermediario o una società del gruppo.
In questo caso l'amministratore deve ricevere dall'incaricato l'impegno alla trasmissione telematica, che recherà la data (da riportare anche nel frontespizio delle Cu), nonché la precisazione se il flusso da trasmettere è già stato compilato dal sostituto o meno (da indicare sempre nel frontespizio della Cu rispettivamente con i codici 1 o 2).
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza ovvero l'8 Aprile, l'amministratore dovrà anche ricevere dal soggetto incaricato, gli originali delle Cu trasmesse all'amministrazione finanziaria con relativa comunicazione di avvenuto ricevimento, rilasciata dal sistema informatico.
I Termini Di Accertamento
L'intermediario conserverà la documentazione (anche in formato elettronico), entro i termini per l'accertamento, ovvero entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Per quanto riguarda le scadenze inerenti il periodo d'imposta 2016 sono le seguenti:
- 31 Marzo 2017: consegna CU al percipiente di redditi di lavoro dipendente/assimilato o autonomo/provvigioni;
- 7 Marzo 2017: trasmissione CU telematica all'AdE;
- Il termine del 7 Marzo 2017 è prevista dall'articolo 4 del Dpr 322/1998.
Il comma 6 quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998 consente l'eventuale sanatoria di 5 giorni.
Per effetto della modificata apportata dal Collegato fiscale 2017 al comma 6 quater dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, è stata invece spostata dal 28 Febbraio al 31 Marzo la scadenza per la consegna/invio della Cu sintetica al percipiente.