Amministratore persona fisica o giuridica?
Un amministratore di condominio può essere sia una persona fisica che giuridica
La legge n.220 del 2012 dichiara che l'amministratore di condominio può essere una persona fisica oppure una società. In questo secondo caso non è definita una forma specifica, per cui la società che si incarica della gestione condominiale può essere sia una società di persone che di capitali.
La gestione di un condominio da parte di persona fisica o giuridica non comporta alcuna differenza, ciò che cambia riguarda i requisiti previsti per assumere l'incarico.
In particolare, i requisiti discussi nel dettaglio nell'articolo "Requisiti per diventare amministratore di condominio" , devono essere posseduti:
- dall'amministratore, in caso di persona fisica.
- dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii, in caso di persona giuridica.
Nel caso di amministratore di tipo persona giuridica (società ad es.), continuano a valere le eccezioni che abbiamo discusso nel paragrafo Diventare amministratore, sono ammesse eccezioni?; ad es, se la società a cui viene affidato l'incarico di amministratore è proprietaria di una unità immobiliare in un edificio in condominio, per la stessa non sarà necessario avere tra i propri soci e/o dipendenti persone che posseggano i requisiti d'istruzione e formazione.